F.A.Q. – Antincendio e Sicurezza sul Lavoro

In questa sezione del sito, suddivise per categorie, trovate le risposte ad alcuni dei quesiti più comuni inerenti alla nostra attività e agli argomenti trattati nelle varie pagine del nostro sito internet.

Per ogni approfondimento o ulteriore delucidazione sul mondo dell’antincendio e della sicurezzacontattateci senza impegno.

Consulenza

Alla fine di ogni corso viene rilasciato un attestato nominale che certifica la frequenza e il completamento del corso da parte della persona incaricata.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che attesta l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che l’attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Viene redatto ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D. Lgs 81/08, ed è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro.

Comprende la valutazione dei rischi, l’analisi delle misure preventive messe in atto e la programmazione di ulteriori misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza in azienda.

La redazione del D.V.R. è sempre obbligatoria per le aziende che hanno lavoratori dipendenti o addetti che operano in azienda ad essi equiparati (volontari, soci di società di persone ecc.).

Sono certamente esclusi:

  • le ditte individuali in cui opera il solo titolare
  • i lavoratori autonomi che non operano in appalto
  • le imprese familiari prive di dipendenti.

L’incarico di RSPP può essere svolto:

Sono certamente esclusi:

  • dal datore di lavoro, previo corso di formazione apposito di 16h
  • da un dipendente interno all’azienda, in possesso dei titoli richiesti, che deve essere formato mediante la frequenza di apposito corso, costituito da 3 moduli (A, B e C), di durata variabile a seconda della tipologia di azienda.
  • da soggetto abilitato, esterno all’azienda, come consulente esterno.

Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è una persona, ELETTA tra i lavoratori dipendenti, che ha la funzione di tramite tra i lavoratori stessi e la dirigenza per quanto concerne le tematiche connesse alla sicurezza aziendale.

No! L’RLS viene eletto dai lavoratori riuniti in apposita assemblea; la procedura di elezione deve essere registrata mediante verbale; la carica viene accettata dall’eletto, che provvede a comunicare l’avvenuta elezione al datore di lavoro.

No. Nelle aziende con più di 15 dipendenti l’elezione del RLS è obbligatoria; nelle piccole aziende i lavoratori possono scegliere di NON eleggere il RLS; in tal caso, la mancata elezione andrà registrata su apposito verbale e il DDL provvederà a comunicare all’organismo paritetico di competenza la mancata elezione per l’attribuzione del RLS-T (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale); una volta ottenuto il nominativo del RLS-T dovrà versare presso l’INAIL un contributo pari a 2h annue per dipendente.

Sì. Tutti coloro che ricoprono incarichi di responsabilità in azienda per quanto concerne gli aspetti della sicurezza sul lavoro devono essere adeguatamente formati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

I D.P.I. – Dispositivi di Protezione Individuale – sono tutte le attrezzature, i complementi e gli accessori che possono/devono essere messi a disposizione dei lavoratori per tutelarne la sicurezza e la salute: guanti, calzature, protezioni degli occhi, protezioni delle vie respiratorie, indumenti con particolari caratteristiche di sicurezza ecc.

Sì. La valutazione dello Stress-Lavoro era prevista già dal D.Lgs. 81/08, che fissava il termine per la sua effettuazione al 31 luglio 2010. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2010 e, in attesa dell’emanazione di linee guida più dettagliate sulle modalità di effettuazione della stessa, deve essere avviata, a partire da tale data, in tutte le realtà aziendali soggette. La valutazione è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della valutazione dei rischi aziendali.

Sì. La valutazione dei rischi è obbligatoria laddove sia presente anche un solo lavoratore dipendente.

No. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente solo nei casi in cui l’attività aziendale in cui è impiegato un lavoratore dipendente o equiparato, rientri tra quelle per cui la normativa prevede il controllo sanitario.

Se invece non è presente nessuno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria, non sussiste l’obbligo di nomina del medico competente, salvo apposita prescrizione da parte del Servizio di Vigilanza.

La nomina del medico competente non dipende dal numero dei dipendenti, ma dalla tipologia di attività.

Se un’azienda ha un solo dipendente e questo svolge una mansione che richiede controllo sanitario, la nomina del medico è obbligatoria (es: impiegato a videoterminale 40h settimanali; addetto alla saldatura ecc.).

Al momento della costituzione il datore di lavoro di un’azienda deve provvedere a:

  • dotare l’azienda di idonei presidi antincendio
  • dotare l’azienda di presidio di primo soccorso
  • dotare l’azienda della segnaletica necessaria, in relazione al tipo di attività.
  • inviare i dipendenti a visita medica pre-assuntiva per stabilirne l’idoneità alla mansione.

Deve inoltre:

  • effettuare la valutazione dei rischi aziendali, al termine della quale deve essere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi.
  • nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • nominare l’Addetto Antincendio e l’Addetto al Primo Soccorso Aziendale
  • richiedere l’avvio della procedura di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Occorre distinguere tra REVISIONE E CONTROLLO degli estintori:

  • il CONTROLLO deve essere effettuato con scadenza semestrale;
  • la REVISIONE – che, a differenza del precedente, comporta la sostituzione dell’estinguente – ha scadenze diverse a seconda della tipologia di estintore (es.: per un estintore a polvere viene effettuata ogni 36 mesi).

Ai sensi del D.M. 15 luglio 2003, N°388, i presidi di primo soccorso aziendale si distinguono in:

  • pacchetto di medicazione per le aziende fino a 2 dipendenti
  • cassetta di primo soccorso per le aziende oltre i 2 dipendenti

Il differente contenuto dei due presidi è specificato negli allegati 1 e 2 al Decreto stesso.

Prodotti

Sì. È possibile rivolgersi a noi per l’acquisto delle diverse tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale.

Servizi

Sì. La nostra azienda fornisce estintori a noleggio, in occasione di brevi manifestazioni (es.: fiere ecc.) o per l’organizzazione di corsi di formazione, anche per periodi di tempo limitati.

SicurNet Liguria opera principalmente in tutta la regione, ma possiamo intervenire in modo diretto anche in Piemonte e Lombardia.

Inoltre, attraverso le aziende del nostro gruppo nazionale, possiamo operare in tutte le regioni italiane.

Sì! SicurNet Liguria offre due diversi tipi di servizio:

  • Servizio di affiancamento al datore di lavoro che svolge l’incarico di RSPP interno: in collaborazione con il datore di lavoro vengono seguiti i principali aspetti della sicurezza aziendale;
  • Servizio di RSPP esterno: un nostro incaricato, adeguatamente formato, svolge su nomina del datore di lavoro l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

COSA DICONO I NOSTRI CLIENTI

La parola ai testimoni diretti del nostro lavoro.

"Oltre ad averci consentito di depositare la SCIA antincendio, abbiamo apprezzato la trasparenza nel continuo confronto su aspetti tecnici e burocratici e l’approccio pratico e proattivo con cui sono state affrontate e soddisfatte le nostre richieste”

Simona Marroccu

Responsabile Gestioni Immobiliari Mediobanca SGR S.p.a.

"Sapersi destreggiare nella complessità e non perdere mai il focus sull’importanza del loro lavoro: questo è quello che apprezzo di SicurNet Liguria. E se la sicurezza è anche la vostra priorità, credo proprio che possano fare al caso vostro"

Ing. Corrado Brigante

Responsabile Servizio Tecnico e Logistico quartiere fieristico Porto Antico di Genova S.p.a.

"Nel corso degli anni ho ho dovuto purtroppo cambiare parecchie ditte di antincendio perché non ero mai soddisfatto: spesso ricorrevo a interventi straordinari perché il loro lavoro non veniva svolto a dovere. Poi ho conosciuto la serietà di SicurNet Liguria..."

Andrea Ravera

Titolare AERRE MOTO - Commercio e riparazione motocicli e motocarri (Genova)

"Una ditta antincendio che viene a eseguire controlli almeno due volte l'anno, senza necessità di essere sollecitata! E poi la loro precisione si traduce per noi in un notevole risparmio di tempo"

Anna Maria Solvino

Titolare MEDIACOM - Vendita e consulenza informatica (Genova)

Ringrazio il giorno in cui ho scelto loro fra le tante ditte di antincendio. Mi sento sicura e al riparo da sanzioni, ma anche più informata: gli operatori di back office sono sempre gentilissimi e più che disponibili. Credetemi: affidatevi a SicurNet Liguria!"

Marina Zacco

Direttrice Associazione Italo Britannica - Corsi di lingua inglese

Nell’antincendio cerchi solo il risparmio?

Quando divampa, il fuoco non risparmia nessuno… 

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